Onorevoli Colleghi! - Da qualche tempo ormai appare comune, tra le forze investigative italiane e sovranazionali, l'esigenza di prevedere necessari momenti e strumenti di coordinamento centrale e generale delle attività di intelligence (nel senso più lato del termine) in relazione alle materie investigative che denotano grande diffusività, anche a livello internazionale, e necessità di analisi ad ampio spettro.
      Tale esigenza ha determinato in Italia la creazione in passato, per efficace intuizione di Giovanni Falcone, della Direzione nazionale antimafia e, successivamente, di strumenti operativi e investigativi quali la Direzione investigativa antimafia e i reparti speciali centrali delle Forze di polizia (esemplificativamente, si pensi al ROS dei Carabinieri).
      Nell'attuale momento internazionale, la medesima esigenza è vissuta con particolare impellenza in materia di terrorismo. Infatti, i fenomeni sviluppati ed accertati, anche nel nostro Paese, negli ultimi anni (e con maggiore evidenza soprattutto dopo l'11 settembre 2001) hanno fatto emergere una serie di relazioni e contatti internazionali, almeno di alcune organizzazioni terroristiche (si pensi, ad esempio, al terrorismo di matrice islamica e alle varie ramificazioni della rete internazionale di Al Qaeda) che necessitano, per una efficace analisi preventiva e repressiva, di coordinamento a vari livelli, che non può essere realizzato se non per mezzo di organismi unitari e centrali.
      Medesima esigenza, peraltro, emerge anche per manifestazioni terroristiche di derivazione interna, che di recente sono

 

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state oggetto di importanti indagini delle Forze di polizia e della magistratura. Anche in tal caso, appare necessario prevedere strumenti unitari e omogenei per la valutazione delle conoscenze e per l'applicazione delle stesse alle metodologie amministrative.
      Il legislatore ha già, d'altro canto, mostrato di ritenere necessaria una forma, pur non compiutamente realizzata, di coordinamento delle attività d'indagine, almeno a livello locale. Infatti, il comma 3-quater dell'articolo 51 del codice di procedura penale - come introdotto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438 - ha previsto che «quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter», con una riproposizione in parallelo delle norme previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 51 in materia di direzioni distrettuali antimafia.
      Tuttavia, tale tentativo non si è spinto fino al punto di prevedere un livello superiore di attività di coordinamento, quale - in materia di contrasto alla criminalità di stampo mafioso - quello rappresentato dalla Direzione nazionale antimafia.
      Con la conseguenza, più volte denunciata da autorevoli fonti, in sedi istituzionali e anche in maniera informale, di non avere referenti unici in materia nelle sedi internazionali, alle quali l'Italia spesso partecipa con diversi rappresentanti di vari organi e uffici e con evidente confusione di ruoli, conoscenze e responsabilità.
      La soluzione che appare la più semplice, efficace e redditizia, è quella di estendere le competenze della Direzione nazionale antimafia, modificandola in organismo centrale giudiziario antimafia e antiterrorismo.
      Ciò permetterebbe un proficuo collegamento tra le singole procure distrettuali (già con duplice competenza) e l'organismo centrale; determinerebbe uno sfruttamento adeguato delle professionalità già acquisite dalla struttura centrale in materia di metodologia di coordinamento delle indagini; renderebbe possibile una estensione alla materia dell'antiterrorismo di quel formidabile strumento di archiviazione ed analisi rappresentato dalla banca dati cosiddetta SIDNA-SIDDA (sistema informatico direzione nazionale antimafia e sistemi informativi direzioni distrettuali antimafia), che incamera dati a ogni livello locale distrettuale, li elabora e rende accessibili a livello nazionale e a cascata di nuovo a tutti gli uffici locali.
      Peraltro, la modificazione delle competenze della Direzione nazionale antimafia sembra realizzabile con l'aggiornamento di poche norme ordinamentali e procedurali, ossia con costi legislativi assai limitati. Invece, è necessario provvedere ad un aumento della pianta organica della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che tenga conto dell'aumento delle competenze apportate con il presente provvedimento legislativo.
 

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